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L’organico del personale scolastico si distingue in organico di diritto e in organico di fatto. L’organico di diritto è un organico previsionale, determinato tenendo conto delle classi autorizzate sulla base del numero degli alunni iscritti.

L’organico di fatto è quello derivante dalle modifiche che l’organico di diritto può subire dopo la scadenza delle iscrizioni da parte degli studenti.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il parere della Conferenza Unificata, determina la consistenza dell’organico del personale docente ed educativo per ciascun Ufficio scolastico regionale.

Il decreto interministeriale adottato viene trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito fornisce anche agli Uffici scolastici regionali le indicazioni necessarie a consentire l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, per garantire e assicurare la funzionalità e l’efficienza dei servizi scolastici che non sia stato possibile assicurare al momento della definizione dell’organico di diritto.

 

La formazione delle classi deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 81/09, nonché della nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 20651 del 12-11-2020 “le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse dell’organico dell’autonomia (senza considerare, dunque, l’organico Covid), al numero e alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici”.

Ultimo aggiornamento

27 Giugno 2024, 12:15