Equivalenza

Che cos’è

L’equivalenza del titolo straniero a quello italiano, conseguito all’estero da un cittadino europeo e richiesto da un determinato bando di concorso al fine dell’ammissione agli esami di quel concorso, permette la partecipazione a quello specifico concorso senza che venga rilasciato un titolo italiano attraverso la procedura dell’equipollenza

A chi rivolgersi

L’Ente responsabile per la valutazione dell’equivalenza del titolo estero ex art. 38 è il Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l’Organizzazione ed il Lavoro Pubblico – Servizio per le Assunzioni e la Mobilità, che deve acquisire parere favorevole dal Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione  – D.G. per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio VIII. La domanda, compilata secondo il modello predisposto e completa della necessaria documentazione, deve essere inviata  esclusivamente via PEC, entro la data di scadenza del bando di concorso oggetto della richiesta, sia al Dipartimento della Funzione Pubblica (PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it ) sia al Ministero dell’Istruzione (PEC: dgosv@postacert.istruzione.it )

Per partecipare a procedure di reclutamento indetti da Enti con natura giuridica privatistica (art.12- Legge 29/2006 e art. 48 DPR 394/1999), la valutazione dei titoli di studio esteri ai fini della loro corrispondenza con il titolo italiano viene effettuata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione -D.G. per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio VIII , nei casi dei procedimenti non rientranti nelle procedure selettive finalizzate a un impiego nel settore pubblico, ovvero, nei casi in cui sia richiesto il possesso di un titolo di studio per la partecipazione a corsi/concorsi indetti da Enti con natura giuridica privatistica.
Tutti i cittadini italiani, comunitari e non-UE possono presentare la domanda, compilata secondo il modello predisposto e completa della necessaria documentazione, esclusivamente via PEC, all’indirizzo: dgosv@postacert.istruzione.it

Come fare

1) Presentare all’amministrazione che ha pubblicato il bando la domanda di partecipazione al concorso, citando il titolo straniero nella lingua originale, e chiedendo di essere ammesso al concorso ai sensi dell’art. 38 del Dlgs. 165/2001 (ammissione sotto condizione);

2) Inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’Istruzione e del Merito la richiesta di equivalenza del titolo di studio acquisito all’estero, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs 165/2001, compilando uno degli appositi modelli predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, disponibili tra gli allegati della presente pagina, dove sono indicati tutti i documenti necessari per la presentazione della domanda.

La domanda deve essere inviata  esclusivamente via PEC entro la data di scadenza del bando di concorso oggetto della richiesta, sia al Dipartimento della Funzione Pubblica (PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it ), sia al Ministero dell’Istruzione e del Merito (PEC: dgosv@postacert.istruzione.it ) Nel caso di procedure di reclutamento indette da enti con natura giuridica privatistica, occorre presentare richiesta di equivalenza tramite l’apposito modulo esclusivamente via PEC, all’indirizzo: dgosv@postacert.istruzione.it

Si precisa che all’interessato  verrà rilasciata un’equivalenza (vale a dire una dichiarazione di corrispondenza) del titolo straniero a quello italiano relativo ai diplomi di istruzione secondaria di I e II grado, che sarà valida solamente per il corso o concorso citato nel modello di domanda.

Altri riferimenti:

Docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e Non UE)

Equivalenza dei titoli ai fini professionali

Ultimo aggiornamento

20 Febbraio 2024, 11:20