Diritto allo studio

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I permessi retribuiti per diritto allo studio per il personale della scuola sono garantiti dall’art. 3 del DPR  n. 395 del 23 agosto 1988.

Sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studi legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.

Il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e ricerca – Istituzioni scolastiche ed educative per il triennio 2023 – 2025, sottoscritto in data 7 novembre 2022, e, in particolare, l’art. 22 comma 4, lettera b) punto b4,  demanda alla contrattazione integrativa regionale la definizione dei criteri di fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio.

 

 

Ultimo aggiornamento

20 Agosto 2024, 12:04