Accesso Civico
Accesso civico semplice
L’accesso civico, introdotto dall’art. 5 comma1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, può essere esercitato al solo fine di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona, qualora il medesimo ne abbia omesso la pubblicazione.
Accesso civico generalizzato (FOIA)
L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.
La richiesta di accesso civico non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.
Ultimo aggiornamento
23 Agosto 2024, 08:43